Le celebrazioni di matrimoni religiosi con effetto civile da parte dei ministri di culto della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni sono uno dei temi regolamentati dall’Intesa sottoscritta il 30 luglio 2012 fra lo Stato italiano e la Chiesa e che sta ancora sviluppando i suoi effetti pratici.
In conformità con l’Intesa, sono ministri di culto i Presidenti di Palo e Distretto, i Vescovi e i Presidenti di Ramo, i Presidenti di Tempio e di Missione.
Benché sia ormai da trent’anni che i matrimoni celebrati dai ministri di culto della Chiesa di Gesù Cristo sono riconosciuti dallo Stato, tale possibilità era fortemente limitata dal fatto che la loro nomina richiedeva una lunga procedura di approvazione tramite Decreto Ministeriale. Nella pratica succedeva che, a volte, l’autorizzazione veniva concessa quando ormai il richiedente non svolgeva più l’incarico per il quale era stata richiesta. Oggi è sufficiente che, al momento della chiamata a uno degli incarichi sopra elencati, la Chiesa rilasci un certificato di nomina a ministro di culto.
Per normativa interna, anche se una specifica restrizione in tal senso non è contemplata nel testo dell’Intesa, i ministri di culto della Chiesa potranno celebrare i matrimoni solo e unicamente in favore delle persone che sono residenti nei confini della propria unità.
Qui di seguito l’Articolo 13 dell’Intesa, nella parte che riguarda specificamente i matrimoni nella Chiesa.
1. Ferma restando l’autonomia della “Chiesa” in materia religiosa o di culto, la “Chiesa” riconosce allo Stato italiano esclusiva giurisdizione per quanto concerne gli effetti civili del matrimonio.
2. La Repubblica italiana riconosce gli effetti civili del matrimonio celebrato davanti ad un ministro di culto della “Chiesa”, di cittadinanza italiana, a condizione che la celebrazione sia preceduta dalle pubblicazioni nella casa comunale e che l’atto di matrimonio sia trascritto nei registri dello stato civile.
3. Coloro che intendono celebrare il matrimonio secondo la previsione del comma 2, comunicano tale intento all’ufficiale dello stato civile al quale richiedono le pubblicazioni.
4. L’ufficiale dello stato civile, dopo aver proceduto alle pubblicazioni, accerta che nulla si oppone alla celebrazione del matrimonio secondo le vigenti norme di legge e ne dà attestazione in un nulla osta che rilascia ai nubendi in duplice originale.
5. Subito dopo la celebrazione, il ministro della “Chiesa” spiega ai coniugi gli effetti civili del matrimonio, dando lettura degli articoli del codice civile riguardanti i diritti e i doveri dei coniugi. I coniugi potranno altresì rendere le dichiarazioni che la legge consente siano rese nell’atto di matrimonio.